Descrizione
BONUS SOCIALE TARI 2025
Il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 ha individuato “i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.
ARERA, con Deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, ha istituito la componente perequativa denominata UR3, stabilita per l’anno 2025 in € 6,00 per ciascuna utenza, destinata alla costituzione di un fondo, a livello nazionale, per la copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti domestici che si trovano in condizioni di particolare disagio economico.
L’agevolazione è riconosciuta agli utenti domestici e ai nuclei familiari in condizione di effettivo e documentato disagio sociale, con:
- ISEE non superiore a 9.530 euro
- ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Il bonus viene applicato automaticamente tramite l'incrocio dei dati ISEE forniti dall'INPS ai Comuni.
Non è necessario presentare alcuna domanda all’Ufficio Tributi del Comune
La componente perequativa UR3, di importo pari ad € 6,00/utenza, sarà addebitata ai contribuenti sia delle utenze domestiche che non domestiche nell’Avviso di pagamento del saldo TARI 2025, con scadenza 20/12/2025 mentre la relativa riduzione del 25 % potrà essere riconosciuta solo nel 2026 in quanto l’elenco dei beneficiari del BONUS TARI 2025 perverrà ai Comuni soltanto il prossimo anno.
Con la rata di saldo saranno inoltre addebitate a tutti i contribuenti anche le componenti perequative già introdotte nel 2024 ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023: UR1 (stabilita per l’anno 2025 in € 0,10 per ciascuna utenza) destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti sul territorio nazionale e UR2 (stabilita per l’anno 2025 in €1,50 per ciascuna utenza) destinata alla copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi avvenuti sul territorio nazionale.
Tutte le componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari.
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Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2025, 12:36